
Come si richiede la disoccupazione?
A seconda che si tratti di un lavoro a tempo determinato, indeterminato oppure all’esterno, l’INPS mette a disposizione diversi strumenti per poter richiedere l’indennità di disoccupazione: i più noti sono la NASPI e il DIS-COLL. Vediamo come funzionano entrambe le indennità e come richiederle.
Come funziona la NASPI per i lavoratori dipendenti?
Se sei un lavoratore dipendente e sei stato licenziato contro la tua volontà, puoi richiedere le agevolazioni della NASPI alle seguenti condizioni:
- se hai maturato 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se hai maturato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non puoi richiedere la NASPI se percepisci:
- pensione di vecchiaia o di pensionamento anticipato;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di invalidità.
Per richiedere la NASPI devi sottoscrivere un contratto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego e partecipare regolarmente alle iniziative previste per il reinserimento lavorativo. Questo perché la richiesta della NASPI equivale ad una dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro.
Inoltre, la NASPI non è cumulabile con:
- indennità di maternità/paternità, malattia, vecchiaia (IPS) o infortunio, cassa integrazione guadagni (CIG) o mobilità;
- indennità sostitutiva del preavviso (contratti a tempo indeterminato);
- indennità di malattia post-sbarco, nel caso dei marittimi.
Come funziona la NASPI per i lavoratori a tempo determinato?
Se sei un ricercatore, un dottorando di ricerca con borsa di studio o un lavoratore a tempo determinato o a progetto, e se sei iscritto esclusivamente alla gestione separata INPS e sei stato licenziato involontariamente, puoi richiedere la prestazione DIS-COLL.
Il DIS-COLL inizia:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
- ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre l’ottavo giorno.
Il DIS-COLL viene erogato mensilmente, per la metà dei mesi per i quali sono stati versati i contributi nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro, fino a sei mesi. L’importo è pari al 75 % del reddito mensile medio (se inferiore a 1.221,44 euro nel 2019). Dopo il pagamento della quarta mensilità, l’importo diminuisce del 3% ogni mese.
Quando la NASPI non può essere richiesta
Lavoratori rientrati: come richiedere la disoccupazione
Puoi presentare la domanda di disoccupazione se sei un cittadino italiano e sei rimasto senza lavoro a seguito di licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro all’estero in un paese UE o terzo e hai deciso di rientrare in Italia e non hai diritto a qualsiasi altra indennità di disoccupazione nel paese in cui hai lavorato l’ultima volta.
Dalla data di licenziamento o cessazione del contratto di lavoro stagionale hai a disposizione 180 giorni di tempo per rientrare in Italia. Una volta rientrato, dovrai recarti presso un Centro per l’Impiego entro 30 giorni da tale data e registrarti presentando una Dichiarazione di Disponibilità Immediata (DID).
Successivamente, puoi richiedere l’indennità di disoccupazione all’INPS secondo le procedure previste (online, Patronato, ecc.). Non ci sono scadenze per la presentazione di questa domanda.
Se provieni da un paese che applica il diritto dell’UE, prima di partire ti dovrebbe essere rilasciato un documento portatile PD U1 che contiene tutte le informazioni assicurative necessarie per elaborare la tua domanda più rapidamente. In alternativa, gli uffici INPS richiederanno informazioni al Paese di ultima occupazione. Tuttavia, se torni da un paese terzo, dovrai fornire un contratto di lavoro e una lettera di licenziamento per poter elaborare la tua domanda.
Se ti iscrivi al Centro per l’Impiego entro sette giorni dalla data del tuo rientro (che deve essere certificato o autocertificato ma può essere verificato), l’indennità di disoccupazione verrà erogata a partire dalla data del tuo rientro; se ti iscrivi al Centro per l’Impiego entro 8-31 giorni da tale data, l’indennità verrà erogata a partire dalla data di iscrizione.
L’indennità può esserti corrisposta per un massimo di 180 giorni e l’importo sarà calcolato al 30% della retribuzione contrattuale fissata da un’ordinanza del Ministero del Lavoro pubblicata ogni anno.
Se rientri al lavoro per almeno cinque giorni o rientri all’estero, non hai più diritto a tale beneficio.